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IL TRUST ,IN BREVE

Definizione, struttura e meccanismi di funzionamento


Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone e consiste in un rapporto giuridico per mezzo del quale un soggetto denominato disponente (settlor) trasferisce con atto inter vivos (ad es. per donazione) o mortis causa (per testamento) ad un soggetto denominato fiduciario (trustee) beni o diritti di qualsiasi tipo (in piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.) affinché siano amministrati nell’interesse di un soggetto denominato beneficiario ovvero affinché sia raggiunto un determinato scopo, secondo le modalità indicate dal medesimo disponente nell’atto istitutivo di trust.
Oltre a quelle del disponente, fiduciario e beneficiario, il trust contempla di norma la figura del guardiano (protector) a cui è affidata la responsabilità di controllare il trustee nel suo compito di dare attuazione al programma previsto dall’atto istitutivo del trust. Non vi sono limitazioni soggettive od oggettive riguardo le predette figure: è possibile, ad es., la compresenza di più disponenti, più trustee (che, peraltro, possono agire disgiuntamente o congiuntamente), più guardiani e più beneficiari, siano essi persone fisiche (residenti o non residenti in Italia) o soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, ecc., residenti o non residenti in Italia).
Il funzionamento del trust è disciplinato da una legge regolatrice, necessariamente di fonte estera (con una certa frequenza viene utilizzata la Legge di Jersey), in quanto l’ordinamento italiano ad oggi non ne contempla una propria; ciò nonostante, il trust trova pieno riconoscimento nel nostro Paese a seguito della ratifica italiana, avvenuta con la Legge n. 346/1989, della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985.

Finalità


Il trust può nascere per finalità diverse e, dunque, può contemplare varie cause giuridiche.
In linea generale il trust rappresenta uno degli strumenti più dinamici e flessibili nell’ambito della pianificazione e protezione patrimoniale, permettendo di soddisfare contestualmente molteplici esigenze, quali, ad es., la segregazione e protezione del patrimonio, la gestione razionale e professionale dei beni conferiti e il trasferimento di asset in un’ottica unitaria di passaggio generazionale del patrimonio (sia personale sia familiare).
Esistono anche trust che nascono per finalità commerciali (trust che esercitano, ad es., l’attività d’impresa) o solutorie (trust a garanzia di procedimenti di liquidazione aziendale, a garanzia di debiti contratti, ecc.). E’ importante menzionare anche la fattispecie del “trust dopo di noi”, disciplinata con la Legge n. 112\2016, che nasce per presidiare un obiettivo meritevole di tutela, ossia la tutela dei soggetti disabili gravi.


Istituzione


L’istituzione del trust può avvenire per atto pubblico o scrittura privata (di norma autenticata). Una volta costituito il trust, il disponente può effettuare in qualsiasi momento il conferimento di beni e diritti (“dotazione patrimoniale”), eventualmente anche in più fasi; a seguito del conferimento, i suddetti beni e diritti entrano nella disponibilità giuridica del trustee, che ha il potere di amministrarli, gestirli e disporne secondo il programma contenuto nell’atto istitutivo del trust e secondo la legge regolatrice del trust.


Disciplina fiscale


Sotto il profilo fiscale, il trust, ordinariamente ricompreso tra i soggetti passivi dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES, come da art. 73 del TUIR), può essere fiscalmente trasparente ovvero opaco: è trasparente quando i beneficiari sono individuati puntualmente e hanno un diritto attuale a pretendere la prestazione dal fiduciario (ad es. distribuzione di capitale o reddito); è opaco quando i beneficiari non sono individuati o, se individuati, non hanno un diritto attuale a pretendere la prestazione dal fiduciario (ad es. distribuzione di capitale o reddito); nel caso di trust trasparente, la tassazione dei redditi prodotti dal trust avviene in capo ai beneficiari secondo il principio dell’imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla percezione di tali redditi – come avviene nei casi di società di persone e società di capitali trasparenti; nel caso di trust opaco, la tassazione dei redditi prodotti dal trust avviene con le regole IRES in capo al trust in quanto autonomo soggetto d’imposta (la futura distribuzione a favore dei beneficiari dei redditi già tassati in capo al trust non sconterà alcuna ulteriore tassazione).
Con riferimento all’imposizione indiretta (imposta di successione e donazione ex D.Lgs. n. 346/1990), esistono sostanzialmente due interpretazioni divergenti: la prima ritiene che l’atto di dotazione patrimoniale del trust costituisca una fattispecie di trasferimento di ricchezza che integra l’applicazione dell’imposta di donazione/successione secondo le regole ordinarie (ivi incluse aliquote e franchigie, ove previste); di contro, l’altra corrente interpretativa ritiene che tale atto non implichi un effettivo trasferimento di ricchezza e che, quindi, non debba essere assoggettato a imposta. Resta comunque ferma l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura prevista per legge (proporzionale ovvero fissa) nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto beni immobili.
Operatività bancaria

Operatività Bancaria


Dal punto di vista dell’operatività bancaria, il trust può essere intestatario di una relazione bancaria (conto corrente e deposito titoli); analogamente a quanto applicato per le persone fisiche i redditi di natura finanziaria possono essere assoggettati ad uno dei regimi di tassazione previsti (dichiarativo, amministrato e gestito). Per l’apertura della relazione d’affari, la banca è tenuta preventivamente a svolgere un’approfondita analisi del trust ai fini antiriciclaggio che si sostanzia, ad es., nell’analisi dell’atto istitutivo, nell’individuazione delle finalità del trust, nella disamina dei poteri dei soggetti coinvolti, nella valutazione del potere di operare del fiduciario, e – ultimo, ma non ultimo – nella individuazione della figura del titolare effettivo. La Banca, ovviamente, si riserva la facoltà di valutare, altresì, l’opportunità di avviare la relazione d’affari con il trust anche in ragione di valutazione di natura puramente commerciale.

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